DISEGNO DI LEGGE
d’iniziativa del senatore COSTA
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 MAGGIO 2008
Modifiche al codice di procedura penale e al codice penale
in materia di intercettazione di conversazioni o comunicazioni
Art. 1.
1. All’articolo 114 del codice di procedura penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«7-bis. Anche dopo la scadenza dei termini indicati dal presente articolo è comunque vietata la pubblicazione, anche parziale o per riassunto, della documentazione e dei dati relativi alle conversazioni o ai flussi di comunicazioni informatiche o telematiche di cui è stata ordinato lo stralcio o la distruzione ai sensi degli articoli 268, 269 e 271».
Art. 2.
1. Al comma 3 dell’articolo 268 del codice di procedura penale, dopo le parole: «con provvedimento motivato,» sono inserite le seguenti: «a pena di nullità,».
Art. 3.
1. Dopo il comma 4 dell’articolo 268 del codice di procedura penale è inserito il seguente:
«4-bis. Sono depositati in segreteria solo i verbali e le registrazioni delle comunicazioni citate nei decreti che hanno disposto, autorizzato, convalidato o prorogato l’intercettazione».
Art. 4.
1. Il comma 6 dell’articolo 268 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
«6. Ai difensori delle parti è immediatamente dato avviso che, entro il termine fissato a norma dei commi 4 e 5, hanno facoltà di esaminare gli atti e di ascoltare le registrazioni ovvero di prendere cognizione dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche. Scaduto il termine, il giudice dispone l’acquisizione delle conversazioni o dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche, indicate dalle parti, che non appaiono manifestamente irrilevanti, procedendo anche d’ufficio allo stralcio delle registrazioni e dei verbali dei quali è vietata l’utilizzazione. Il pubblico ministero e i difensori hanno diritto di partecipare allo stralcio e sono avvisati almeno cinque giorni prima. Il giudice dispone, altresì, che la documentazione e gli atti relativi alle conversazioni o ai flussi di comunicazioni informatiche o telematiche non acquisiti siano conservati in un fascicolo sigillato e custodito in un apposito ufficio presso la procura della Repubblica».
Art. 5.
1. Al comma 1 dell’articolo 269 del codice di procedura penale, dopo la parola: «registrazioni» sono inserite le seguenti: «acquisiti a norma dell’articolo 268, comma 6,».
2. Al comma 2 dell’articolo 269 del codice di procedura penale, dopo la parola: «Tuttavia» sono inserite le seguenti: «, in ogni stato e grado del procedimento,».
Art. 6.
1. Dopo il comma 2-ter dell’articolo 292 del codice di procedura penale è inserito il seguente:
«2-quater. L’ordinanza non può riprodurre il contenuto di intercettazioni telefoniche. Se le stesse costituiscono indizi gravi il giudice ne indica soltanto la rilevanza e tutti gli elementi necessari per la loro individuazione negli atti del processo».
Art. 7.
1. Dopo il primo periodo del comma 3 dell’articolo 293 del codice di procedura penale, è inserito il seguente: «Sono depositati soltanto i verbali delle intercettazioni espressamente indicate nella richiesta del pubblico ministero».
Art. 8.
1. Dopo il comma 1 dell’articolo 329 del codice di procedura penale è inserito il seguente:
«1-bis. Gli atti relativi all’intercettazione di conversazioni o di flussi di comunicazioni informatiche o telematiche si considerano coperti dal segreto fino alla conclusione dell’udienza di cui all’articolo 268, comma 6».
Art. 9.
1. Al primo comma dell’articolo 326 del codice penale, le parole: «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «un anno».
Art. 10.
1. All’articolo 684 del codice penale, le parole: «da lire centomila a lire cinquecentomila» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 125 a euro 375» ed è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Nel caso in cui siano pubblicati in tutto o in parte atti o documenti di un procedimento penale, di cui è vietata per legge la pubblicazione, l’editore è punito con la sanzione amministrativa da euro centomila a euro un milione». Versione
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