Eletta alla Camera dei Deputati per il Popolo della Libertà nel collegio della Toscana

 


DISEGNO DI LEGGE
d’iniziativa del senatore COSTA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 MAGGIO 2008

Modifiche al codice di procedura penale e al codice penale
in materia di intercettazione di conversazioni o comunicazioni


Art. 1.

1. All’articolo 114 del codice di procedura penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«7-bis. Anche dopo la scadenza dei termini indicati dal presente articolo è comunque vietata la pubblicazione, anche parziale o per riassunto, della documentazione e dei dati relativi alle conversazioni o ai flussi di comunicazioni informatiche o telematiche di cui è stata ordinato lo stralcio o la distruzione ai sensi degli articoli 268, 269 e 271».

Art. 2.

1. Al comma 3 dell’articolo 268 del codice di procedura penale, dopo le parole: «con provvedimento motivato,» sono inserite le seguenti: «a pena di nullità,».

Art. 3.

1. Dopo il comma 4 dell’articolo 268 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

«4-bis. Sono depositati in segreteria solo i verbali e le registrazioni delle comunicazioni citate nei decreti che hanno disposto, autorizzato, convalidato o prorogato l’intercettazione».

Art. 4.

1. Il comma 6 dell’articolo 268 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«6. Ai difensori delle parti è immediatamente dato avviso che, entro il termine fissato a norma dei commi 4 e 5, hanno facoltà di esaminare gli atti e di ascoltare le registrazioni ovvero di prendere cognizione dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche. Scaduto il termine, il giudice dispone l’acquisizione delle conversazioni o dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche, indicate dalle parti, che non appaiono manifestamente irrilevanti, procedendo anche d’ufficio allo stralcio delle registrazioni e dei verbali dei quali è vietata l’utilizzazione. Il pubblico ministero e i difensori hanno diritto di partecipare allo stralcio e sono avvisati almeno cinque giorni prima. Il giudice dispone, altresì, che la documentazione e gli atti relativi alle conversazioni o ai flussi di comunicazioni informatiche o telematiche non acquisiti siano conservati in un fascicolo sigillato e custodito in un apposito ufficio presso la procura della Repubblica».

Art. 5.

1. Al comma 1 dell’articolo 269 del codice di procedura penale, dopo la parola: «registrazioni» sono inserite le seguenti: «acquisiti a norma dell’articolo 268, comma 6,».

2. Al comma 2 dell’articolo 269 del codice di procedura penale, dopo la parola: «Tuttavia» sono inserite le seguenti: «, in ogni stato e grado del procedimento,».

Art. 6.

1. Dopo il comma 2-ter dell’articolo 292 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

«2-quater. L’ordinanza non può riprodurre il contenuto di intercettazioni telefoniche. Se le stesse costituiscono indizi gravi il giudice ne indica soltanto la rilevanza e tutti gli elementi necessari per la loro individuazione negli atti del processo».

Art. 7.

1. Dopo il primo periodo del comma 3 dell’articolo 293 del codice di procedura penale, è inserito il seguente: «Sono depositati soltanto i verbali delle intercettazioni espressamente indicate nella richiesta del pubblico ministero».

Art. 8.

1. Dopo il comma 1 dell’articolo 329 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

«1-bis. Gli atti relativi all’intercettazione di conversazioni o di flussi di comunicazioni informatiche o telematiche si considerano coperti dal segreto fino alla conclusione dell’udienza di cui all’articolo 268, comma 6».

Art. 9.

1. Al primo comma dell’articolo 326 del codice penale, le parole: «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «un anno».

Art. 10.

1. All’articolo 684 del codice penale, le parole: «da lire centomila a lire cinquecentomila» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 125 a euro 375» ed è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Nel caso in cui siano pubblicati in tutto o in parte atti o documenti di un procedimento penale, di cui è vietata per legge la pubblicazione, l’editore è punito con la sanzione amministrativa da euro centomila a euro un milione».

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